Video tutorial di regione Lombardia per l'avvio della CAV non imprenditoriale

Oggi Regione Lombardia ha diffuso il video tutorial che può essere visionato dal link in calce.
Oggi Pro.Loca.tur. non manca di ricordare che:
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo): “Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, alla formazione dell’offerta turistica.”
La sentenza della Corte Costituzione 2 – 5 aprile 2012, n. 80 ha stabilito che: “L’art. 4, comma 1, Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell’ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, in riferimento all’art. 4, comma 1, del cosiddetto codice del turismo, l’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. L’art. 4, comma 1, è stato altresì impugnato per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo. Per le ragioni sopra evidenziate, quest’ultima questione di legittimità costituzionale non è fondata.”
Dunque, non lo dice Pro.Loca.Tur. ma, la Corte Costituzionale: È LO STATO CHE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER STABILIRE QUANDO SI POSSA PARLARE DI “IMPRESA” (compresa quella turistica) e quando una attività economica (compresa l’attività turistica) possa ritenersi imprenditoriale o non imprenditoriale.
Le Regioni, quindi, Lombardia inclusa, non possono stabilire quando una attività ricettiva, qual è quella che si esercita per il tramite di strutture ricettive denominate “case e appartamenti per vacanze” è svolta in forma imprenditoriale e quando, invece, è svolta in forma imprenditoriale. Perché si abbia attività imprenditoriale è necessario che sussistano gli elementi di “organizzazione” e “professionalità” di cui all’articolo 2082 del codice civile e le Regioni, Lombardia inclusa, non possono stabilire la sussistenza dell’imprenditorialità in base al numero di strutture ricettive gestite o in base al numero di giorni nel corso dell’anno in cui l’attività viene esercitata.
Sul fatto, poi, che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (di cui all’articolo 53 del Codice del Turismo) o locati per brevi periodi (ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017) possano essere assimilati, dagli uffici dirigenziali di Regione Lombardia (la legge non lo dice per non incorrere nel colpo di scure della Corte Costituzionale) alle strutture ricettive e quindi allo strumento con cui viene esercitata una attività ricettiva, con conseguente obbligo di comunicare l’avvio dell’attività tramite un ufficio (SUAP) che è lo Sportello Unico delle Attività Produttive… NO COMMENT!
Ma non dimenticate che la maggioranza che governa Regione Lombardia il 22 ottobre 2017, in occasione di un referendum, chiederà un voto per poi chiedere allo Stato una maggiore autonomia e che nel 2018 si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale, cioè di quella assemblea legislativa che nel 2015 ha partorito la legge 27/2015 … sarebbe bene che i proprietari che affittano le proprie case lo tenessero ben presente.
Video Tutorial

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