La locazione turistica


La locazione turistica non è altro che una normale locazione in cui una delle parti (il conduttore) ha interesse a godere di un alloggio in una località diversa da quella nella quale abitualmente vive e per questo è disposto a pagare un corrispettivo al locatore.

Come per qualsiasi altro contratto, il motivo (turistico) che spinge una delle parti a stipulare il contratto di locazione è irrilevante per l’ordinamento giuridico e non influisce sulla disciplina applicabile.

Alla locazione turistica, quindi, si applicano le norme del codice civile e quelle delle leggi speciali che regolamentano in generale la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Questo principio è stato chiaramente espresso dall’articolo 1, comma 2, lett. c) della legge 9 dicembre 1998 n. 431 che, disciplinando la materia della locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha stabilito quali norme della legge stessa dovessero applicarsi anche agli “alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche

Questo principio è poi ancor più chiaramente ribadito dall’articolo 53 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (cosiddetto “Codice del Turismo”), rubricato “Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche” che ha stabilito che: “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione“.

Poiché la locazione turistica è normalmente, ma non necessariamente, anche una locazione di breve durata, essa è oggi regolamentata anche da un norma di carattere fiscale (l’articolo 4 del d.l. 50/2017).

La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017 ha inoltre precisato che il contratto di locazione breve è teso a soddisfare esigenze abitative transitorie, anche per finalità turistiche.


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