La cedolare secca

Anche per i contratti di locazione per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, cioè di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore persona fisica può optare per l’applicazione al reddito da essi derivante della cosiddetta “cedolare secca” in misura pari al 21% del canone di locazione corrisposto dal conduttore

L’opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure all’interno del contratto qualora il contratto sia stato sottoposto a registrazione.

Con il d.l. 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017) è stato stabilito che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività  di  intermediazione  immobiliare,   nonché   quelli   che gestiscono  portali  telematici, qualora incassino i canoni o  i  corrispettivi ovvero  qualora intervengano nel  pagamento  dei  predetti  canoni  o  corrispettivi, relativi ai  contratti  di  locazione breve, devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%  sull’ammontare  dei  canoni  e  corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e devono provvedere al relativo  versamento.

Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

 

Agenzia delle Entrate


Torna alla Home