Il contratto di locazione turistica

Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all’immobile e ai contraenti, nonché l’importo del canone d’affitto (e l’eventuale caparra o cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, pulizie, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi.

Il contratto di locazione turistica, come qualsiasi altro contratto di locazione avente ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
Così stabilisce larticolo 1, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 
Nel contratto devono essere indicati tutti gli elementi essenziali e cioè: i dati anagrafici delle parti (locatore e conduttore),  i dati identificativi dell’immobile, l’importo del canone di locazione e la causa locativa.
 
Nel contratto di locazione è opportuno che siano indicati anche elementi accessori quali: le modalità di pagamento del canone, le spese accessorie, la durata, la cauzione.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, a renderlo disponibile al locatario all’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare l’unità immobiliare dell’attestato di prestazione energetica il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro (articolo 15, comma 9, del D.Lgs. 192/2005).

Se il contratto di locazione la locazione ha una durata non superiore a trenta giorni, non vi è l’obbligo di registrazione del contratto (art. 2-bis della Tariffa parte II allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 192/2005 nel contratto di locazione soggetto a registrazione deve essere inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio.

In caso di omessa dichiarazione le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 (ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i tre anni).