Contratto di locazione turistica

Sono sempre più frequenti i casi in cui vengono contestate a proprietari di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (cioè degli alloggi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 79/2011) violazioni di norme che sono dettate esclusivamente per le strutture ricettive e, in particolare, per le case e appartamenti per vacanze.
Ricordiamo ancora una volta che per potersi opporre alle sanzioni con un semplice ricorso al giudice di pace (simile e quello che si utilizza per le infrazioni al codice della strada) è necessario poter dimostrare la sussistenza della LOCAZIONE TURISTICA e, quindi, l’insussistenza della ATTIVITA’ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA di casa o appartamento per vacanze. E questa prova può essere data SOLO esibendo al giudice i contratti di locazione che, lo ricordiamo, devono essere stipulati in forma scritta.
Ricordiamo altresì che, perché sussista la forma scritta, è necessario che vi sia:
– un documento stampato o scritto a mano in calce al quale vengono apposte FIRME AUTOGRAFE in originale;
– un documento digitale al quale vengano apposte FIRME DIGITALI e che le uniche firme digitali valide a questi fini sono quelle rilasciate da uno degli enti certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, il cui elenco è consultabile qui: http://www.agid.gov.it/…/firme-elettro…/certificatori-attivi (ad es. Aruba, Infocert, Poste Italiane ecc.).
Sono valide anche le firme digitali rilasciate in tutti i paesi aderenti alla Comunità Europea da enti equivalenti ai suddetti.
Per verificare la validità di una firma digitale riliasciata in uno qualsiasi dei paesi UE è sufficiente scaricare il lettore gratuito PDF Adobe Reader DC (aggiornato in data successiva al 24/11/2016) https://get.adobe.com/it/reader/ e aprire il file firmato digitalmente.

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email