Ai sensi dell’art. 72 della Costituzione: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.”
Il Disegno di Legge n. 4444 (conversione in legge del d.l. 50/2017) è stato assegnato, in sede referente, alla V Commissione Permanente (Bilancio) della Camera dei Deputati.
La Commissione in sede referente discute il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo e ha quindi il compito di preparare un documento che poi sarà trasmesso all’assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull’intero testo.
Il testo dell’articolo 4 predisposto dalla Commissione è quello che è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2017 e reso pubblico nella giornata di domenica 28 maggio 2017.
Questo testo verrà trasmesso all’assemblea che potrà a sua volta emendarlo o sostituirlo.
Una volta approvato dalla assemblea della Camera dei Deputati l’articolo 4, insieme al resto del disegno di legge, verrà inviato all’assemblea del Senato che dovrà a sua volta approvarlo e che potrà a sua volta emendarlo o sostituirlo.
Se l’assemblea del Senato dovesse emendare o sostituire il testo esso dovrà tornare alla assemblea della Camera dei Deputati per essere nuovamente approvato.
Dopo che la norma sarà stata approvata in modo conforme sia dall’assemblea della Camera dei Deputati, sia dall’assemblea del Senato, essa verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore nei termini di legge.
Il comma 3bis dell’articolo 4 predisposto dalla V Commissione della Camera dei Deputati e ad oggi (29 maggio 2017) non ancora approvato dalla assemblea, prevede che entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 50/2017, un regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Finanze) possa stabilire i criteri in presenza dei quali la locazione breve di cui al comma 1, cioè la locazione di unità immobiliari ad uso abitativo da parte di persone fisiche, possa presumersi esercitata in forma imprenditoriale anche tenendo in considerazione del numero delle unità immobiliari oggetto di locazione breve da parte della stessa persona fisica o alla durata complessiva della locazione nel corso di un anno solare.