Legge Regionale Umbria sul Turismo

È stata pubblicata oggi, sul bollettino ufficiale della Regione Umbria, la Legge Regionale sul Turismo.
Un articolo apposito (il n.ro 40) é stato dedicato appositamente alle LOCAZIONI TURISTICHE, tenendole quindi correttamente separate dalle attività ricettive, alberghiere o extra alberghiere.
Viene correttamente richiesta (pena sanzione in caso di inosservanza), la preventiva comunicazione al SUAP del Comune, aspetto questo che appare lecito, per consentire all’Amministrazione Pubblica di tenere monitorato il fenomeno e conoscere anche la capacità complessiva di ricezione turistica sul territorio.
Non vengono imposte limitazioni di sorta o richiesti altri aspetti particolari (quali ad esempio scope e spazzoloni del regolamento della Regione Liguria); come riferimenti di Legge vengono correttamente citati la Legge 431 del 98 e l’art. 53 del DL 79 del 2011.
In sostanza, un esempio virtuoso di legislazione regionale, che non sconfina dai propri poteri, come purtroppo già successo con altre Regioni.
Un esempio da seguire.
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Questo il testo dell’art 40:
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TIToLo III LoCaZIonI TUrISTICHe
Capo I
alloggi locati per finalità turistiche
art. 40
(alloggi locati per finalità turistiche)
1. gli alloggi ad uso turistico di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell’articolo 53 dell’allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/ Ce, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 comunicano al SUaP del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli.
3. Chi dà in locazione gli alloggi di cui al comma 1 è soggetto, in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 3 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. n. 15/1983.
5. Il Comune competente per territorio trasmette alla regione la comunicazione di cui al comma 2 e le eventuali violazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dalla giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
Testo della Legge completo
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Su segnalazione di David Bo:
Si aggiunge, per completezza sulle locazioni umbre l’art. 36 (ISTAT sia per ”strutture” sia per ”locazioni”): (…) 4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche
di cui all’articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla
comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle
indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l’arrivo e la
partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero
delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria
anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese
successivo a quello di riferimento.

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