Il contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo (anche se di breve durata o con finalità turistica) DEVE essere stipulato in forma scritta a pena di invalidità (art. 1, comma 4, legge 431/1998).
Dunque non è sufficiente uno scambio di email o una “accettazione” di prenotazione tramite un portale, come scrive il giornalista. Occorre un documento sottoscritto in forma autografa o digitale da locatore e inquilino.
In mancanza di forma scritta non si può parlare di contratto di locazione e il rapporto potrà essere ricondotto da un giudice o dalla pubblica amministrazione ad altra fattispecie (ad esempio quello dell’esercizio dell’attività ricettiva).
Ricordiamo ancora una volta che l’impossibilità di provare l’esistenza di contratti di locazione (per mancanza della forma scritta) ha impedito ad alcuni proprietari lombardi di ricorrere al giudice contro l’illegittima pretesa di alcune pubbliche amministrazioni di ricondurre la locazione nell’ambito delle attività ricettive per le quali è richiesta una preventiva comunicazione al comune che, invece, non è richiesta per la locazione.
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