LOMBARDIA: PERCHE’ RITENIAMO ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO 7/2016
L’articolo 37 della legge Regione Lombardia 27/2015 prevedeva che cosa dovesse essere disciplinato con Regolamento dalla Giunta Regionale.
Nell’articolo 37 della legge 27/2015 (riportato in calce) NULLA autorizzava la Giunta Regionale a dare disposizioni attuative, mediante Regolamento, relativamente agli alloggi dati in locazione turistica ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, oppure ai sensi dell’art. 53 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) dovendo il Regolamento limitarsi a disciplinare alcuni aspetti propri delle strutture ricettive, nonché i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (che sono le strutture ricettive di cui all’articolo 26 della legge 27/2015 e NON gli alloggi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 79/2011).
Con il Regolamento n. 7 del 5 agosto 2016 (modificato nei giorni scorsi) la Giunta Regionale ha INVECE stabilito che:
1) Le disposizioni del regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)» (articolo 3, comma 3);
2) Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio.
E’ del tutto evidente che la Giunta Regionale è andata oltre quello che avrebbe potuto fare in base all’articolo 37 della legge 27/2015, non solo dando disposizioni su argomenti non previsti dalla stessa norma, ma anche violando apertamente il disposto dell’art. 53 del Codice del Turismo in base al quale “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono soggetti (IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E, DUNQUE, ANCHE IN LOMBARDIA) alle disposizioni del codice civile” e quindi NON alle disposizioni di leggi regionali o, ancor peggio, di regolamenti regionali.
Questi sono i motivi per cui riteniamo che il Regolamento n. 7 del 5 agosto 2016 sia ILLEGITTIMO.
I tempi per un ricorso al TAR sono ormai trascorsi (il Regolamento avrebbe dovuto essere impugnato dai singoli interessati o da associazioni sufficientemente rappresentative degli interessi che si assumo violati) entro 60 giorni dalla pubblicazione e quindi, considerata la sospensione feriale dei termini, entro il 31 ottobre 2016). Tuttavia nulla vieta che l’illegittimità di quel Regolamento possa essere fatta valere in sede di ricorso avverso atti amministrativi che, basandosi sul Regolamento, irroghino sanzioni ai proprietari che, dando in locazione appartamenti con contratti di breve durata non abbiamo preventivamente comunicato al Comune la propria volontà di esercitare il proprio diritto di proprietà privata, oppure, neghino ai cittadini le credenziali necessarie per accedere a portali attraverso i quali si trasmettono dati e comunicazioni alla pubblica amministrazione (ad esempio AlloggiatiWeb).
Da ultimo ricordiamo che il Regolamento n. 7/2016 di Regione Lombardia dà disposizioni esclusivamente per quanto riguarda gli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 e non dà invece disposizioni per gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO (D.LGS. 79/2019) o per gli immobili ad uso abitativo oggetto di contratti di locazione breve di cui all’ART. 4 DEL D.L. 24 APRILE 2017 N. 50 … ai quali, pertanto, il Regolamento n. 7/2016 non può essere applicato.
Art. 37 Legge Regione Lombardia 27/2015
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all’attività alberghiera;
d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico;
e) gli ambiti di cui all’articolo 19, comma 3;
f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della struttura;
h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
i) l’utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l’uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienico-sanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;
k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.