Così come previsto dall’articolo articolo 11, comma 1, del Regolamento 7/2016 (modificato con Delibera della Giunta regionale del 30 giugno 2017 n. X/6812) oggi, 9 agosto 2017, scade il termine di un anno concesso ai titolari delle strutture ricettive non alberghiere “case e appartamenti per vacanze” e quindi, anche i proprietari degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per adeguare i propri alloggi agli standard qualitativi e alle dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato B del suddetto Regolamento.
A partire da oggi, 9 agosto 2017, quindi le parti di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativa concessa in godimento per finalità turistiche non sarebbero più libere di determinare autonomamente l’oggetto della prestazione del locatore (così come stabilito dall’art. 1322 del codice civile) in quanto il locatore sarebbe tenuto a fornire al conduttore, tra l’altro: scolapiatti, due coltelli da cucina, bollitore elettrico per te (non si tratta di un errore di questo testo, ma è scritto così nel Regolamento …) e tisane, due canovacci da cucina, specchio per il bagno con contigua presa elettrica e mensola, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate con “interventi risolutivi in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell’appartamento”…
Sempre a partire da oggi, 9 agosto 2017, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, potranno assumere le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della L.R. 27/2015 e quindi: in caso di mancanza del bollitore per il te, il Comune potrebbe irrogare una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 (ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della L.R. 27/2015) e in caso di reiterata violazione, cioè nel caso in cui il proprietario si dovesse ostinare a non voler dotare il proprio alloggio di bollitore per il te, il Comune potrebbe raddoppiare la sanzione amministrativa, portandola fino ad euro 20.000, ferma restando la facoltà del Comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell’attività. Ebbene sì, avete proprio capito bene. In Lombardia, nel caso in cui un proprietario volesse affittare un alloggio ad un turista per un periodo inferiore a 30 giorni senza dotare quell’alloggio di bollitore per il te, potrebbe dapprima vedersi inflitta dal Comune una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro, poi una ulteriore sanzione fino ad euro 20.000 qualora in caso di successivo controllo il Comune dovesse accertare che l’alloggio continua a non essere dotato del suddetto bollitore e infine potrebbe vedersi inibito, dal Comune (!!), ma previa diffida, di sospendere la locazione dell’alloggio per un periodo non superiore a tre mesi o addirittura di cessare la locazione dell’alloggio stesso. E tutto ciò, in totale spregio al disposto dell’articolo 832 del codice civile in base al quale: “il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (civile)” e non certo da un Regolamento regionale. Tutto ciò, però, solo se la durata della locazione turistica non è superiore a 30 giorni, perché altrimenti il Regolamento non è più applicabile e, quindi, il proprietario torna libero di poter affittare il proprio alloggio ad un turista anche senza bollitore per il te