La legge 96/2017 e il relativo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prevedono che entro il 16 ottobre 2017 i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, debbano, per la prima volta, versare:
1) la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi trattenuta all’atto del pagamento al beneficiario;
2) l’imposta di soggiorno (di cui al D.Lgs. 23/2011) o il contributo di soggiorno (di cui al d.l. 78/2010) riscossi direttamente dagli inquilini (ove dovuti).
I soggetti di cui sopra, ove non residenti in Italia e ove privi di
una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi derivanti dalla legge mediante la nomina di un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del DPR 600/1973.
Si ricorda che l’imposta di soggiorno di cui al D.Lgs. 23/2011 è posta a carico di chi alloggia in strutture ricettive e non anche a carico di chi alloggia in un appartamento privato dato in locazione e che non è sufficiente una legge regionale e, ancor meno, l’interpretazione di un dirigente regionale, per attribuire alle locazioni turistiche lo status di strutture ricettive.
Allo stato attuale sembra che solo alcuni dei soggetti obbligati stiano osservando le norme della legge 96/2017 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Vedremo come andrà a finire.
Affitti turistici, il 16 ottobre primo round con la ritenuta