Sportello Unico della Attivita' Produttive (SUAP) – questo sconosciuto …

Lo sportello unico della attività produttive è stato istituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e precisamente dall’articolo 24, che, non a caso, si trova collocato nel Titolo II (rubricato “Sviluppo economico e ATTIVITA’ PRODUTTIVE”)
L’articolo 23 del suddetto D.Lgs. ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative concernenti l’avviamento, l’ampliamento, la cessazione e la rilocalizzazione di IMPIANTI PRODUTTIVI. Gli articoli 24 e 25 hanno previsto che i comuni dovessero istituire un’unica struttura (il famoso SUAP) attraverso la quale dovesse transitare il procedimento (UNICO) che le IMPRESE, anche mediante ricorso all’autocertificazione, dovevano seguire per ottenere l’AUTORIZZAZIONE ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
Il d.l. 78/2010 ha, successivamente, stabilito che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, per L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, commerciale o artigianale il cui rilascio dipendesse esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi, fosse sostituito da una segnalazione dell’interessato, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, di cui articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e per questo detta SCIA.
Dal 2010, quindi, al SUAP vengono presentate dalle IMPRESE, le SCIA sostitutive delle domande di autorizzazione all’avvio di nuove ATTIVITA’ PRODUTTIVE (oltre che le dichiarazioni relative a variazioni e cessazioni delle stesse).
CHE COSA C’ENTRA IL SUAP CON LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DA PARTE DI UN PROPRIETARIO CHE COSI’ FACENDO NON STA CERTAMENTE AVVIANDO UNA NUOVA ATTIVITA’ PRODUTTIVA, MA SOLO ESERCITANDO UNA DELLE FACOLTA’ RICOMPRESE NEL DIRITTO DI PROPRIETA?
N.B. Gli iscritti a Prolocatur che volessero avere i riferimenti normativi completi e i testi delle norme citate potranno farne richiesta all’associazione scrivendo all’indirizzo associazione@prolocatur.it
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Occorre fare molta attenzione a rendere dichiarazioni sostituTive non corrispondenti al vero (ad esempio autocertificando che si offre ospitalità tramite una cav, anche non imprenditoriale, quando invece si dà semplicemente in locazione il proprio alloggio), magari al solo scopo di ottenere il rilascio di credenziali per l’accesso a qualche portale….
Secondo la Corte di Cassazione le false dichiarazioni rese nelle autocertificazioni sono sanzionate (articolo 76 DPR 445/2000 e articolo 483 codice penale) con la reclusione fino a 2 anni …
Falsa autocertificazione. Cosa si rischia?

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