Imposta di soggiorno: proprietari non più tenuti alla riscossione?

Stando all’articolo 4, comma 5-ter del d.l. 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017) dal 24 giugno 2017: il soggetto che incassa il canone del contratto di locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento del predetto canone, E’ RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Questo dovrebbe significare che laddove un portale (OTA) intervenga nel pagamento del canone di locazione, dovrebbe essere il portale a incassare e versare l’imposta di soggiorno e anche a doversi preoccupare degli ulteriori adempimenti, quali ad esempio: comunicazioni mensili e rendiconto annuale. Questo dovrebbe altresì significare che il proprietario non dovrebbe più preoccuparsi di nulla (riscossione, rilascio ricevute, versamenti, comunicazioni mensili e rendiconto annuale) e che eventuali sanzioni dovrebbero essere esclusivamente essere irrogate al portale.
Prolocatur nei prossimi giorni invierà un interpello in proposito agli uffici preposti dei più importanti comuni italiani.
Si riportano qui di seguito il testo integrale dell’articolo 4, comma 5-ter del d.l. 50/2017, introdotto dalla legge di conversione 96/2017.
“Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”

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