Questa mattina (8 novembre 2017) una delegazione di Prolocatur è stata ricevuta all’Assessorato al Turismo del Comune di Milano.
Il presidente ha rappresentato, fornendo materiale a supporto:
1) come non sia possibile, neppure in Lombardia, comprendere le locazioni turistiche tra le strutture ricettive denominate “case e appartamenti per vacanze” non imprenditoriali;
2) che una preventiva comunicazione inviata tramite lo sportello unico delle attività produttive da parte di chi stipula contratti di locazione breve e non esercita, invece, attività di tipo turistico ricettivo, equivale ad una falsa dichiarazione che espone a pene ben più gravi di quelle per mancato invio alla Questura della comunicazione sulle generalità degli alloggiati;
3) che dichiararsi quale gestore di attività ricettiva, seppure non impenditoriale, impedisce poi di dichiarare il reddito come reddito fondiario e di accedere al regime agevolato della cedolare secca e sottopone il proprietario al rispetto di tutte le norme statali che riguardano le strutture ricettive (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, accessibilità persone diversamente abili, tari maggiorata, canone rai speciale etc.);
4) che in tutte le altre regioni italiane, la preventiva comunicazione di locazione turistica è inviata mediante apposito modulo diverso e distinto dal quello delle cav;
5) che anche in provincia di Milano ci sono molti comuni che accettano una preventiva comunicazione semplicemente presentata all’ufficio protocollo e non trasmessa al SUAP mediante il portale impresainungiorno;
6) che per le ragioni di cui sopra molti consulenti sconsigliano a chi dà un alloggio in locazione turistica di inviare la comunicazione tramite il Suap il che spiega per quale motivo a fronte di 20.000 alloggi pubblicizzati sui portali, risultano meno di 2.000 comunicazioni al Comune di Milano.
La delegazione di Prolocatur ha consegnato un modello di preventiva comunicazione, auspicando che possa essere adottato, nel quale il proprietario dichiara di dare in locazione turistica un determinato alloggio ai sensi dell’articolo 53 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo e NON ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 26/2017 (che disciplina le cav).