
Le disposizioni che impongono lo svolgimento dell’attività economica (compresa quella di locazione di alloggi di uso turistico) esclusivamente in forma imprenditoriale o non imprenditoriale si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza come riconosciuti dalla normativa comunitaria (cfr. artt. 49 e 56 TFUE) e nazionale (cfr. art. 117, comma 2, lett. e), Cost.).
Analoghe valutazioni valgono per il divieto di somministrare alimenti e bevande che si rivela discriminatorio nella misura in cui la limitazione è prevista solo per Case Vacanza (art. 7) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) e non anche per le altre tipologie di strutture extralberghiere.
L’insieme dei vincoli e delle limitazioni all’attività di somministrazione di cibi e bevande risulta non proporzionato e ingiustificato nella misura in cui le esigenze igienico sanitarie sottese a tali attività sono già tutelate da altre normative ad esse dedicate e non necessitano di ulteriore trattazione nell’ambito della disciplina dettata dal Regolamento, configurandosi quindi come una restrizione della libera iniziativa economica.
il Bollettino
Analoghe valutazioni valgono per il divieto di somministrare alimenti e bevande che si rivela discriminatorio nella misura in cui la limitazione è prevista solo per Case Vacanza (art. 7) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) e non anche per le altre tipologie di strutture extralberghiere.
L’insieme dei vincoli e delle limitazioni all’attività di somministrazione di cibi e bevande risulta non proporzionato e ingiustificato nella misura in cui le esigenze igienico sanitarie sottese a tali attività sono già tutelate da altre normative ad esse dedicate e non necessitano di ulteriore trattazione nell’ambito della disciplina dettata dal Regolamento, configurandosi quindi come una restrizione della libera iniziativa economica.
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