Nuovo ricorso al TAR dell'AGCM contro il Regolamento del Lazio

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche nel nuovo Regolamento Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14 recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)” permangono disposizioni che impongono l’impiego esclusivo della forma imprenditoriale o non imprenditoriale, senza possibilità di scelta tra l’una e l’altra, per lo svolgimento dell’attività economica anche in relazione agli alloggi di uso turistico di cui all’art. 12-bis.

Le disposizioni che impongono lo svolgimento dell’attività economica (compresa quella di locazione di alloggi di uso turistico) esclusivamente in forma imprenditoriale o non imprenditoriale si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza come riconosciuti dalla normativa comunitaria (cfr. artt. 49 e 56 TFUE) e nazionale (cfr. art. 117, comma 2, lett. e), Cost.).
Analoghe valutazioni valgono per il divieto di somministrare alimenti e bevande che si rivela discriminatorio nella misura in cui la limitazione è prevista solo per Case Vacanza (art. 7) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) e non anche per le altre tipologie di strutture extralberghiere.
L’insieme dei vincoli e delle limitazioni all’attività di somministrazione di cibi e bevande risulta non proporzionato e ingiustificato nella misura in cui le esigenze igienico sanitarie sottese a tali attività sono già tutelate da altre normative ad esse dedicate e non necessitano di ulteriore trattazione nell’ambito della disciplina dettata dal Regolamento, configurandosi quindi come una restrizione della libera iniziativa economica.
il Bollettino
 
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