Eventuali accordi locali con i portali potranno riguardare solo la riscossione della imposta di soggiorno da chi alloggia in strutture ricettive.
Per quanto riguarda, invece, la riscossione dell’imposta di soggiorno dagli inquilini di alloggi che siano oggetto di contratti di locazione breve, anche per finalità turistica (articolo 4, comma 1, d.l. 50/2017) – ammesso che il Regolamento Comunale prevede l’imposta di soggiorno anche a carico di detti inquilini – ricordiamo che ai sensi dell’articolo 4, comma 5-ter del d.l. 50/2017, gli intermediari e i portali che intervengono (anche tramite soggetti terzi) nel pagamento al proprietario del canone SONO GLI UNICI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE E DEL VERSAMENTO dell’imposta di soggiorno e di tutti gli adempimenti ad essa connessi (comunicazioni mensili e rendiconti) previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
E ciò fin dal 1 giugno 2017 e a prescindere da singoli accordi locali tra portali e amministrazioni locali ma perché lo dice una legge dello Stato.
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