LEGGE DI BILANCIO 2021 – BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE Con il nome improprio di “Banca Dati delle Strutture Ricettive” è stata istituita nella Legge di Bilancio 2021 una banca dati che conterrà tutti i dati delle strutture ricettive italiane e degli immobili destinati a locazioni brevi.

LEGGE DI BILANCIO 2021 – BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE

Con il nome improprio di “Banca Dati delle Strutture Ricettive” è stata istituita nella Legge di Bilancio 2021 una banca dati che conterrà tutti i dati delle strutture ricettive italiane e degli immobili destinati a locazioni brevi.

Verrà inoltre assegnato un nuovo inutile codice oltre a quello Regionale già previsto in molte Regioni.

Come abbiamo avuto modo di dichiarare in Commissione Attività Produttive alla Camera, in Commissione Bilancio al Senato e privatamente con molti politici, il problema di questa norma è proprio mantenere in vigore i codici regionali.
Come al solito aumentano gli adempimenti per i locatori e nulla viene fatto per semplificare con la Comunicazione Unica come da noi richiesto in ogni sede.

Continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi politiche e tecniche.

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597. All’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute »;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) al comma 7, dopo le parole: « strutture ricettive, » sono inserite le seguenti: « i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, » e le parole: « il codice identificativo » sono sostituite dalle seguenti: « i codici di cui al comma 4 ».

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