La delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna del 21 dicembre 2005 n. 2186 (parzialmante modificata con delbera del 4 giugno 2007 n. 802), prevedeva che fosse esclusa per il locatore di appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’articolo 12 della L.R. 16/2014, oltre alla fornitura di servizi complementari o aggiuntivi, diversi da quelli minimi indicati dalla delibera stessa, anche la PUBBLICITA’ DELLA ATTIVITA’ e specificava che non era considerata pubblicità la normale attività informativa, anche tramite siti internet privati, purché non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail.”
Al di là del fatto che ciò costituiva una limitazione al libero esercizio del diritto di proprietà privata e, quindi, presentava di per sé elementi di illegittimità, si deve considerare che, successivamente alla suddetta delibera 2186/2005, sono entrati in vigore: il D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e il D.L. 50/2017 (convertito dalla legge 86/2017).
L’articolo 53 del Codice del Turismo ha stabilito che: “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile” e quindi ha, di fatto, reso non più applicabile la delibera 2186/2005, che non è neppure atto di natura legislativa ma semplicemente un atto di natura amministrativa.
L’articolo 4, comma 1, del D.L. 50/2017 ha stabilito che per LOCAZIONI BREVI devono intendersi i CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO di durata non superiore a 30 giorni, STIPULATI DA PERSONE FISICHE, DIRETTAMENTE O TRAMITE SOGGETTI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Si è in tal modo LEGITTIMATA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CIRCUITI DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ONLINE, FACENDO COSÌ PUBBLICITÀ AL PROPRIO ALLOGGIO DATO IN LOCAZIONE, quantomeno per le persone fisiche (escluse dunque le società semplici) e per le locazioni di durata non superiore a 30 giorni.