Nella legge Regione Toscana 86/2016 (che, ricordiamo, è stata impugnata dal Governo dinnanzi alla Corte Costituzionale) l’articolo 70, che disciplina le “locazioni turistiche”, è compreso nel Titolo II della legge, rubricato “imprese turistiche” ma poi, nel corpo dell’articolo 70, il legislatore toscano specifica che le locazioni turistiche possono essere esercitate sia in forma imprenditoriale, sia in forma non imprenditoriale …
E allora, le “locazioni turistiche” sono “imprese turistiche” o non lo sono?