Affitti brevi e condominio

Già nel 1994 (cioè prima della legge 431/1998) un tribunale ne dichiarava l’ammissibilità.
Abbiamo letto con attenzione la sentenza delle Corte di Cassazione 22711/2017. Essa non aveva ad oggetto l’illegittimità del divieto di affitti brevi da parte dei regolamenti di condominio (come riportato dalla stampa e da molti social network). Essa riguardava, in realtà la richiesta di danni da parte di un condòmino cui era stato inibito di utilizzare alcune unità abitative per l’esercizio di attività di pensione o albergo.
Tuttavia la vicenda originava dal fatto che il 6 OTTOBRE 1984 l’assemblea di un condominio di Taormina approvava una modifica al regolamento di condominio introducendo una clausola che vietava di destinare i locali di proprietà dei singoli condòmini ad uso diverso da quello abitativo e, in particolare, di darli in affitto sotto forma di pensione o albergo. Il Tribunale di Messina con sentenza del 14 NOVEMBRE 1994 dichiarò la nullità della delibera dell’assemblea condominiale che aveva approvato detta clausola in quanto ritenuta LESIVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DEI SINGOLI CONDOMINI. Le sentenza divenne definitiva il 29 dicembre 1995. La Corte di Appello di Messina tornando sulla vicenda in relazione ad una richiesta di risarcimento danni, con sentenza del 29 MAGGIO 2012 ribadì che:
1) è NULLA la delibera di una assemblea di condominio che pretenda di introdurre nel regolamento il DIVIETO di destinare i locali di proprietà di singoli condomini ad un USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO, in quanto detto divieto risulterebbe LESIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DEI SINGOLI CONDOMINI;
2) l’USO ABITATIVO comprende non solo la facoltà per il condòmino di abitare personalmente i locali di sua proprietà, ma anche la facoltà di dare in locazione i locali stessi ANCHE PER BREVI PERIODI.
La Corte di Cassazione il 28 SETTEMBRE 2017 ha confermato quanto avevano era stato stabilito dalla Corte di Appello di Messina.
La sentenza può essere letta integralmente qui di seguito:
sentenza
articolo Repubblica

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email