Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 4, comma 5-ter del d.l. 50/2017, gli intermediari e i portali che intervengono (anche tramite soggetti terzi) nel pagamento al proprietario del canone di una locazione breve (anche se stipulata per finalità turistiche) sono gli unici responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta di soggiorno e di tutti gli adempimenti ad essa connessi (comunicazioni mensili e rendiconti) previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
E ciò fin dal 1 giugno 2017 e a prescindere da singoli accordi locali tra portali e amministrazioni locali ma perché lo dice una legge dello Stato.
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