LA RAI CHIEDE IL CANONE SPECIALE ANCHE ALLE LOCAZIONI BREVI: ECCO I MOTIVI PER CUI INVECE NON E’ DOVUTO.
In un periodo storico estremamente difficile per chiunque – e in particolar modo per il turismo e il settore immobiliare – la Rai Radio Televisione Italiana, mediante la “Direzione Canone e beni artistici” in data 29 Gennaio 2021, in risposta al sito www.extralberghiero. it, ha redatto una nota chiamata “LOCAZIONI TURISTICHE-PAGAMENTO DEL CANONE SPECIALE”, con la quale, mediante fantasiose interpretazioni giuridiche, cerca di motivare l’obbligo per le locazioni turistiche di pagare il canone speciale per la detenzione di apparecchi atti alla trasmissione radiotelevisiva.
Nello specifico, la Rai sembrerebbe voler affermare, attraverso questa nota, che le locazioni turistiche siano equiparate alle strutture ricettive – come ad esempio, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, autoscuole, agenzie di viaggio, autosaloni, foresterie – indipendentemente dalla forma imprenditoriale o meno.
Nella nota infatti la Rai sosterrebbe che le locazioni turistiche brevi sarebbero soggette al pagamento del canone speciale in forza del “criterio della lucratività”, che si intenderebbe pienamente soddisfatto con la percezione di un canone da parte del locatore.
Se davvero si seguisse questa interpretazione, dovrebbero essere soggette al canone speciale tutte le locazioni, non solo le turistiche e non solo le brevi, ed addirittura anche alcuni casi di comodato non gratuito.
All’interno della nota si tenta di giustificare la richiesta di pagamento del canone speciale anche servendosi del criterio dell’utilizzo dell’apparecchio per la trasmissione radiotelevisiva al di fuori dell’ambito privato e familiare.
Anche in questo caso ci troviamo davanti ad una singolare interpretazione, dato che l’utilizzo di apparecchi televisivi all’interno di immobili locati, seppur con contratti brevi, deve intendersi comunque un uso interno all’ambito familiare. Si tratta infatti di locazione di immobili a uso abitativo ex artt. 1571 e segg. del codice civile.
Secondo questa linea si potrebbe arrivare all’assurdo di esigere il pagamento del canone speciale anche quando vengono ospitati nell’abitazione soggetti esterni al nucleo familiare, perdendo così di vista il significato principale della riscossione del canone speciale, che presuppone una fruizione delle radioaudizioni in contesti potenzialmente aperti al pubblico, fuori dall’ambito privato familiare.
E’ chiaro quindi che per ambito familiare si debba intendere quello del conduttore e non quello del locatore proprietario dell’immobile, poichè in una locazione a lungo termine appare evidente che la detenzione dell’apparecchio sia fuori dall’ambito familiare del proprietario.
Un’altra motivazione citata dalla Rai, nella nota a sostegno dell’ obbligo al pagamento del canone speciale, è la riscossione della tassa di soggiorno, che equiparerebbe le locazioni brevi alle strutture ricettive.
Questa argomentazione appare criticabile, dal momento che non tutti i comuni del territorio italiano riscuotono la tassa di soggiorno; e tra quelli che l’hanno istituita non tutti la applicano alle locazioni brevi.
L’imposta di soggiorno, e la possibilità per le Regioni di disciplinare alcuni aspetti delle locazioni turistiche brevi rientranti nella materia del turismo, non possono di per sé cancellare la profonda differenza tra una locazione di un immobile a fini abitativi anche per pochi giorni da una attività ricettiva extra alberghiera, che presuppone invece la fornitura di servizi ulteriori e specifici.
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