Anche per i contratti di locazione per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, cioè di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore persona fisica può optare per l’applicazione al reddito da essi derivante della cosiddetta “cedolare secca” in misura pari al 21% del canone di locazione corrisposto dal conduttore
L’opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure all’interno del contratto qualora il contratto sia stato sottoposto a registrazione.
Con il d.l. 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017) è stato stabilito che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve, devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e devono provvedere al relativo versamento.
Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
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