La comunicazione delle persone alloggiate (art. 109 del TULPS) L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
La denuncia all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli alloggiati nelle strutture ricettive e dei conduttori di unità abitative oggetto di contratti di locazione
L’articolo 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza –TULPS) prevede che:
“1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”
Ai sensi dell’articolo 17 del TULPS, le violazioni alle disposizioni dell’articolo 109 sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206.
L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, prevede che: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.”
Ai sensi dell’ultimo comma dell’ 12 del d.l. 59/1978 in caso di violazione della disposizione del comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni.
L’articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede che:
“1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.”
Il Ministero degli Interni, con la Circolare del 26 giugno 2015 protocollo n. 0004023 indirizzata alle Questure italiane ha osservato che “Le finalità di pubblica sicurezza sottese alla norma di cui all’articolo 109 del TULPS non possono ritenersi circoscritte ai soli esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali escludendo altre tipologie di esercizi nei cui confronti si configurano le medesime esigenze di pubblica. La circostanza che la locazione di appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) sia pura e limitata a periodi più o meno brevi pare del tutto irrilevante ai fini della norma.” Prosegue le Circolare osservando che: “La ratio e la finalità dell’articolo 109 TULPS sarebbero facilmente eludibili ove prevalesse una lettura esclusivamente formale di tale disposizione, ancorata rigorosamente alle tipologie di strutture ricettive testualmente indicate, con esclusione delle altre che, nella evoluzione del settore, si sono affiancate alle prime, svolgendo una attività del tutto analoga alle medesima esigenze di controllo. D’altro canto il tenore letterale del medesimo articolo rivela un evidente intento di omnicomprensività, pur nei limiti delle tipologie di esercizi ricettivi noti all’epoca della sua redazione, dai quali esclude solo i rifugi alpini.”
Conclude la circolare osservando che: “L’interpretazione cennata pare l’unico in armonia con un ordinamento che intende comunque assicurare all’Autorità di p.s. la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone (per le anzidette finalità di pubblica sicurezza), tramite il regime dei cui all’art. 109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, e tramite quello della cessione fabbricati di cui all’art. 12 del D.L. 59/1978, convertito dalla legge n. 191/1978, quanto ai soggiorni di lunga durata”..
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