S T A T U T O V I G E N T E
(APPROVATO IL 30 MARZO 2016 e MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA IL 28 MARZO 2019)
ARTICOLO 1
E’ costituita una associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del codice civile, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE PROPRIETARI ALLOGGI IN LOCAZIONE BREVE”. L’associazione continuerà a fare uso del logo “PRO.LOCA.TUR”.
ARTICOLO 2
La sede della associazione è a Milano in via Vittor Pisani n. 28
ARTICOLO 3
L’associazione si propone di tutelare e rappresentare gli associati, svolgendo ogni forma di attività, compresa la formulazione di proposte di legge, per sostenere ed affermare nei confronti di tutti gli organi statali e locali, legislativi e amministrativi e nei confronti di tutte le organizzazioni politiche, sindacali e sociali, istituzionali e non, che:
- il proprietario di un alloggio ha diritto di godere e disporre dell’alloggio in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico civile;
- il proprietario di un alloggio esercita il suo diritto di godimento e di disposizione anche concedendo in godimento a terzi l’alloggio con un contratto di locazione, a prescindere dalle finalità e dai motivi che determinano le parti a contrarre;
- la disciplina del contratto di locazione attiene esclusivamente all’ordinamento civile e pertanto, in relazione ad essa, la potestà legislativa appartiene in via esclusiva allo Stato, esclusa quindi ogni competenza legislativa, regolamentare e/o amministrativa da parte delle Regioni;
- la durata del contratto di locazione, ai sensi del codice civile, può anche essere breve, o comunque inferiore a 30 giorni e senza limite alcuno, non essendo in tal caso obbligatoria la registrazione del contratto ed essendo applicabili le disposizioni dell’art. 4 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 e dell’articolo 109 TULPS così come interpretato dall’art. 19-bis del d.l. 113/2018;
- laddove la locazione (ancorché per finalità turistiche del conduttore) avvenga senza prestazione di servizi da parte del proprietario/locatore persona fisica, fatta eccezioni per i servizi previsti dall’articolo 4 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, essa non può in alcun modo essere assimilata ad una attività di lavoro autonomo o all’esercizio di attività commerciale e/o imprenditoriale di tipo turistico ricettivo e, pertanto, gli alloggi dati in locazione dal proprietario persona fisica non possono in alcun modo essere “compresi” nel novero delle strutture ricettive e, in particolare, nella categoria delle “case vacanza” o dei “bed & breakfast” o degli affittacamere;
- il concetto di “occasionalità” può essere riferito solo all’esercizio di una attività lavorativa e mai all’esercizio del diritto di proprietà;
- il reddito delle persone fisiche derivante dalla locazione turistica senza prestazione di servizi diversi da quelli previsti dall’articolo 4 del d.l.24 aprile 2017 n.50 è un reddito da fabbricati e non un reddito da lavoro o un reddito di impresa.
L’associazione si propone altresì di diffondere tra i propri associati la cultura della legalità e della fedeltà fiscale e quindi, in particolare, il rispetto delle regole in materia di:
- Pubblica Sicurezza;
- Raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici, ove previsti anche in relazione ai movimenti degli inquilini degli alloggi oggetto di contratti di locazione breve;
- Imposizione fiscale, sia statale, sia locale.
ARTICOLO 4
L’Associazione promuove la formazione di associazioni o delegazioni regionali al fine di rendere più efficaci i rapporti con le Istituzioni Locali e può aderire o federarsi ad altre associazioni che perseguano scopi affini o analoghi.
ARTICOLO 5
Possono partecipare alla associazione, assumendo la qualifica di associati ordinari:
- i proprietari, persone fisiche, di alloggi dati in locazione breve ai sensi del d.l. 24 aprile 2017 n. 50;
- i titolari, persone fisiche, del diritto di usufrutto su alloggi dati in locazione breve ai sensi del d.l. 24 aprile 2017 n. 50;
- il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti fino al terzo grado dei soggetti di cui sopra che condividano le finalità associative e non siano in conflitto di interessi con le stesse.
All’atto della domanda di ammissione dovrà essere fornita la prova della titolarità del diritto di proprietà o di usufrutto o del rapporto di coniugio o di parentela con il proprietario o l’usufruttuario e dovrà essere espressamente accettato il presente statuto ed il manifesto della associazione disponibili sul sito web www.prolocatur.org. Il Comitato Direttivo determina le modalità di presentazione della domanda di ammissione e l’ammontare della quota associativa, verifica il possesso dei requisiti in capo agli associati e delibera sull’ammissione previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
La qualità di associato si perde a seguito di morte, recesso, esclusione o venir meno dei requisiti. Il comitato direttivo può deliberare l’istituzione di particolari categorie di associati al fine di consentire la partecipazione alla associazione di coloro che non abbiano i requisiti per essere ammessi come associati ordinari. Gli associati appartenenti alle categorie speciali non avranno diritto di voto e di intervento in assemblea.
Possono partecipare alla associazione, assumendo la qualifica di associati sostenitori, tutti coloro che, condividendo lo scopo dell’associazione ed accettandone lo statuto e il manifesto, non abbiano i requisiti per essere associati ordinari.
ARTICOLO 5 BIS
Gli associati svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento di ciascun associato nei confronti degli associati e verso l’esterno deve essere improntato allo spirito di condivisione dello scopo associativo ed essere caratterizzato da solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
L’associato può recedere dall’associazione mediante invio di una comunicazione scritta indirizzata al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dal momento in cui il Comitato Direttivo riceve la comunicazione.
L’associato può essere escluso dall’associazione in caso di mancato rispetto dei doveri previsti di cui al comma 1 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Comitato Direttivo e viene comunicata per iscritto all’associato unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
Contro la decisione del Comitato direttivo, l’associato escluso può fare ricorso all’Assemblea. L’Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Comitato Direttivo e delibererà nei modi e nei termini di cui all’articolo 8 dello statuto.
Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
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ARTICOLO 6
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Il fondo comune della associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi, dalle erogazioni, dalle donazioni e dai lasciti degli associati o di terzi, dai finanziamenti privati e pubblici, da ogni altro provento o entrata che ne concorra alla formazione.
ARTICOLO 7
Sono organi della associazione:
– L’assemblea
– Il Comitato direttivo
– Il presidente e il vicepresidente
– Il Segretario/Tesoriere
ARTICOLO 8
L’assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Associazione ovvero altrove, purché in Italia. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiusosi il 31 dicembre dell’anno precedente e per la nomina del Comitato Direttivo.
Il presidente deve convocare l’assemblea anche quando ne venga fatta richiesta da almeno 50 associati.
L’avviso di convocazione dell’assemblea è trasmesso da Presidente secondo le forme che riterrà più opportune e dovrà contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da uno degli intervenuti designato dai partecipanti. L’assemblea nomina un segretario ove non sia presente il Segretario della associazione.
L’assemblea può svolgersi anche mediante consultazione scritta degli associati e dunque senza riunione degli stessi in un medesimo luogo, secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso di convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare, solo gli associati ordinari che siano in regola con il versamento della quota associative. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.
L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti, fatta eccezione per le decisioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto per le quali è richiesto, invece, il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro dei verbali dell’assemblea e trasmesso a tutti gli associati.
ARTICOLO 9
ll Comitato Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 20, nominati dall’Assemblea e, per la prima volta, in sede costitutiva. I membri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni e precisamente fino al giorno di svolgimento dell’Assemblea che approva il bilancio del secondo esercizio successivo a quello della nomina e sono rieleggibili. Possono essere nominati membri del Comitato Direttivo anche soggetti non aventi i requisiti di socio ordinario che si distinguono per impegno e competenza nelle materie che costituiscono oggetto dello scopo associativo.Tale nomina potrà avvenire secondo il metodo della cooptazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti del comitato direttivo. Ove siano state costituite associazioni o delegazioni regionali, ciascuna di esse ha diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Comitato Direttivo scegliendolo tra i membri del Comitato Direttivo nominati dall’Assemblea. Fino a quando il Comitato Direttivo non avrà raggiunto il numero massimo di 20 membri nominati dall’Assemblea, lo stesso Comitato Direttivo, può procedere alla nomina di nuovi membri, da scegliere tra coloro che ne abbiano i requisiti. Tale nomina potrà avvenire secondo il metodo della cooptazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti del Comitato Direttivo. La nomina dei componenti del comitato direttivo avvenuta mediante il metodo della cooptazione dovrà, in tutti i casi, essere confermata dalla prima assemblea successiva alla cooptazione. I membri del Comitato Direttivo nominati mediante il metodo della cooptazione durano in carica fino al giorno di svolgimento dell’Assemblea che approva il bilancio del secondo esercizio successivo a quello della nomina dei membri nominati dall’assemblea.
Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Nomina altresì un Segretario/Tesoriere.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede della Associazione ovvero altrove, purché in Italia, ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
L’avviso di convocazione del Comitato Direttivo è trasmesso da Presidente secondo le forme che riterrà più opportune e dovrà contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione del Comitato Direttivo può svolgersi anche mediante consultazione scritta dei membri e dunque senza riunione degli stessi in un medesimo luogo, secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso di convocazione.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei membri partecipanti. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla riunione. Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Comitato Direttivo e trasmesso a tutti i membri del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 10
Il Presidente e il Vicepresidente (o i Vicepresidenti) della Associazione sono nominati dai membri del Comitato Direttivo nella prima riunione successiva alla assemblea annuale. Il presidente e il Vicepresidente (o i Vicepresidenti) promuovono le iniziative del Comitato Direttivo e ne eseguono le delibere. Il Presidente e il Vicepresidente (o i Vicepresidenti) hanno la legale rappresentanza della associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
ARTICOLO 11
Il segretario/tesoriere ha il compito di tenere aggiornati i libri dell’associazione (libro dei verbali dell’assemblea, libro dei verbali del comitato direttivo, elenco degli associati) e di tenere la corrispondenza con gli associati.
Il segretario/tesoriere ha altresì il compito di registrare le entrate e le uscite della associazione in un apposito libro cassa e di predisporre il rendiconto annuale da sottoporre alla assemblea. Esso è nominato dal Comitato Direttivo.
ARTICOLO 12
L’associazione si scioglie per deliberazione della assemblea degli associati ovvero per la sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo associativo, ovvero ancora per l’impossibilità di funzionamento della assemblea o per la continuata inattività della stessa.
In caso di scioglimento il fondo comune sarà devoluto a fini di pubblica utilità, e più precisamente ad uno o più enti di beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
ARTICOLO 13
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.